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Corte d'Appello di Bologna > Indennità di accompagnamento
Data: 04/03/2003
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 602/02
Parti: Inaco P./ Regione Emilia-Romagna - Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno - INPS
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO- LEGITTIMAZIONE PASSIVA


In una controversia avanti il tribunale di Parma di un invalido civile assoluto è sorto il problema della legittimazione passiva dei soggetti tenuti alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Di questa sola questione veniva quindi investita la Corte d'Appello che con una pronuncia innovativa che si discosta, in parte, dall'orientamento della Cassazio-ne, come finora manifestato, la Corte bolognese afferma: a) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è passivamente legittimato ogni qual volta sia "in discussione il requisito sanitario, cioè quando si tratta di accertare, sotto il profilo medico legale, l'effettiva esistenza delle condizioni che, secondo la legge, legittimano la concessione della provvidenza richiesta"; e ciò non solo quando da parte della Commissione periferica sia stato emesso "un verbale di verifica" o vi sia stata una revoca della prestazione già concessa, sempre quando sia "in discussione l'accertamento del requisito sanitario"; b) che eguale legittimazione passiva spetta alla Regione; ma solo nelle controversie riguardanti la prima concessione delle prestazioni; c) che la legittimazione passiva della Regione - la quale concerne tutti i procedimenti giudiziari instaurati successivamente al 3.9.98 - non viene meno se la funzione amministrativa in materia sia stata delegata ai Comuni; nel caso della Regione Emilia Romagna il problema, peraltro, non si pone, perché con la legge 21.4.99 n. 3, la Regione stessa ha delegato solo le funzioni amministrative, e non anche, neppure per implicito, la legittimazione passiva; d) che l'INPS è "passivamente legittimato in tutte le controversie aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni economiche, siano esse collegate alla prima concessione di un beneficio o ad una revoca di una prestazione già in atto". Riassuntivamente: "l'assistito al quale, in fase amministrativa sia stata negata la concessione di una provvidenza economica per carenza del requisito sanitario, deve citare in giudizio il Ministero dell'Economia, la Regione e l'INPS qualora intenda ottenere il pagamento della relativa prestazione. Nel caso, invece, di revoca, l'invalido, sempre qualora intenda ottenere anche il ripristino della prestazione economica, deve chiamare in giudizio il Ministero dell'Economia e l'INPS". La sentenza, da ultimo, dice tuttora ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato di invalido, che è da proporsi nei confronti del Ministero dell'Economia e della Regione, e che ha il seguente vantaggio: accertato il diritto solo nei confronti della Regione di residenza, la sentenza non farebbe stato nei confronti della diversa Regione in cui l'invalido si trasferisse; avvenuto, invece, l'accertamento anche nei confronti del Ministero dell'Economia, in una ipotesi del genere, l'invalido non sarebbe costretto "ad attivare un nuovo procedimento amministrativo e, se del caso, giudiziarios